Il mio immobile è vincolato?

A chi rivolgersi per avere informazioni sui provvedimenti di vincolo e i casi particolari di tutela.

[ Archivio protocollo della Soprintendenza per i beni culturali]

La tutela culturale su un bene immobile viene espressa vincolandone la particella catastale.

Una volta emesso il provvedimento di vincolo, la Soprintendenza provvede a trasmetterlo all’Ufficio Libro fondiario, che lo annota sul Libro maestro della particella.

Il vincolo diviene pertanto visibile sul foglio C degli aggravi, dove solitamente ne viene anche precisata la tipologia (diretto o indiretto) ed eventuali limitazioni alla sua estensione (parziale, limitato alle facciate, eccetera).

Per un confronto più rapido e diretto, i cittadini possono contattare il Centro di Catalogazione architettonica (tel 0461 496631 / 0461 496674 / 0461 496692), che tramite un controllo incrociato tra il proprio database e i dati catastali può fornire informazioni sullo stato tutorio degli immobili.

Il Centro di Catalogazione provvede inoltre a trasmettere gli elenchi dei beni tutelati agli enti locali per la compilazione dei Piani Regolatori Comunali.
   

ATTENZIONE

Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio prevede particolari casi in cui un bene immobile è soggetto a tutela “ex lege”, senza che sia necessario un provvedimento di vincolo espresso.

Tali immobili vanno quindi considerati in tutto e per tutto sottoposti al regime di tutela.

  • Beni di proprietà pubblica, ecclesiastica, o di persone giuridiche private senza fini di lucro che siano opera di autore non più vivente e la cui realizzazione risalga ad oltre 70 anni (cfr. art. 12 del D.Lgs. 42/2004).
       
  • Beni, a chiunque appartenenti, che siano stati in passato oggetto di una notifica ai sensi della L. 364/1909; sebbene non annotato tavolarmente, tale atto mantiene la propria efficacia fino a che non intervenga un nuovo provvedimento della Soprintendenza, che può a seconda dei casi confermare l’interesse culturale o prendere atto della sua assenza (cfr. art. 128 del D.Lgs. 42/2004).
       
  • Beni oggetto di specifiche disposizioni ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 42/2004; si tratta di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui è vietato il distacco senza espressa autorizzazione del Soprintendente (cfr. artt. 11 e 50 del D.Lgs. 42/2004).
      
  • Beni ascrivibili al patrimonio storico della Prima Guerra mondiale e pertanto sottoposti a tutela ai sensi della L. 78/2001, che ne vieta qualsiasi alterazione; ogni intervento su tali manufatti deve essere segnalato alla Soprintendenza almeno due mesi prima dell’inizio delle opere, tramite comunicazione corredata dal progetto esecutivo e dall’atto di assenso del titolare del bene (cfr. artt. 1 e 2 della L. 78/2001).

29/03/2017

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