g) Massimari di conservazione e di scarto per le strutture della PAT
La legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove norme in materia di beni culturali, disciplina all’articolo 21 la conservazione e lo scarto dei documenti delle strutture provinciali:
1. Il soprintendente competente in materia di beni librari e archivistici approva i massimari di conservazione e scarto proposti dalle strutture.
2. Sulla base dei massimari di conservazione e scarto di cui al comma 1, il soprintendente competente in materia di beni librari e archivistici adotta i provvedimenti di autorizzazione allo scarto dei documenti proposto dalle strutture.
3. Il regolamento di cui all’articolo 35 [Decreto del Presidente della Provincia 17 novembre 2003, n. 41-4/Leg, artt. 21-23] disciplina le procedure per l’applicazione del presente articolo.
Piano unico di conservazione degli atti della Provincia autonoma di Trento (approvato con determinazione del Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali n. 4688 del 7 maggio 2026).