Odonomastica
Il termine odonomastica indica il complesso dei nomi delle aree di circolazione (vie, strade, piazze ecc.) di un centro abitato.
La normativa nazionale di riferimento è costituita da una serie di leggi e decreti (R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158.pdf 5,82 kB; Legge 23 giugno 1927 n. 1188.pdf 5,52 kB; Legge 24 dicembre 1954, n. 1228.pdf 59,34 kB; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.pdf 94,09 kB), ai quali si affiancano le circolari del Ministero dell’Interno e dell’ISTAT. Le Istruzioni per l’ordinamento ecografico dell’Istat (aggiornate all’1 agosto 2018) contengono la regolamentazione tecnica degli adempimenti ecografici previsti dalla normativa vigente in materia di stradario, indirizzario e numerazione interna. In base a tale normativa ogni area di circolazione – cioè ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità – deve avere una propria distinta denominazione.
La competenza in materia di nuove intitolazioni stradali, o di modifica di quelle esistenti, è dei comuni, i quali vi provvedono con deliberazione della Giunta, a meno che lo statuto comunale non attribuisca tale prerogativa al Consiglio.
La Provincia autonoma di Trento, cui lo Statuto di autonomia attribuisce competenza primaria nel settore della toponomastica, ha disciplinato la materia con la Legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 e s.m. In base all’art. 8 della suddetta legge le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze, edifici, parchi o giardini pubblici sono approvate dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica (e cioè la Soprintendenza per i beni culturali, che vi provvede con propria determinazione). In alcuni casi obbligatori previsti dalla normativa – e in merito a ogni questione per la quale lo ritenga necessario od opportuno – la Soprintendenza si avvale del parere della Commissione provinciale per la toponomastica.
Con deliberazione n. 10517 del 30 luglio 1993.pdf 22,51 kB, aggiornata tramite le deliberazioni n. 1988 del 24 novembre 2017 e n. 754 del 14 maggio 2021, la Giunta provinciale ha determinato “la documentazione necessaria a corredo delle deliberazioni comunali in materia di toponomastica” e ha approvato i “criteri per la scelta, la trascrizione e l’utilizzo dei toponimi da parte degli Enti locali”.
Sulla base di questi criteri nelle aree già da tempo urbanizzate con odonomastica consolidata da un lungo utilizzo, non possono essere proposte sostituzioni, se non per recuperare toponimi tradizionali legati alla geomorfologia, denominazioni che rievocano modi di vita storici, attività passate e documentate in loco e oggetti del patrimonio edilizio di cui valga la pena tramandare memoria.
Le categorie e le fonti che gli Enti locali tengono presenti per le scelte odonomastiche sono le seguenti:
- toponimi popolari ancora noti e vivi presso la comunità locale e/o documentati dalle ricerche del D.T.T. o da ricerche similari (i dati raccolti nel corso delle inchieste geografiche condotte per il Dizionario Toponomastico Trentino costituiscono per legge lo strumento per la corretta denominazione di vie, strade e piazze dei comuni del Trentino e per predisporre il corredo toponomastico della cartografia provinciale);
- toponimi di tradizione cartografica;
- nomi legati al ricordo di manufatti, usi e aspetti ormai cancellati dall’edificazione, alle attività svolte un tempo in loco (ad es. mercato, attività casearia o tessile), o che rievocano memorie storiche locali;
- personaggi meritevoli, di rilievo locale, nazionale o internazionale, individuati possibilmente per categorie coerenti;
- importanti eventi storici locali, nazionali o internazionali;
- nomi che rispecchiano l’attuale destinazione edilizia della località (ad es. sportiva, scolastica, artigianale, industriale, turistica);
- nomi di fantasia e senza legame con il territorio, come ad esempio i nomi delle piante, dei venti ecc., che forniscono categorie ricche e coerenti laddove non siano utilizzabili le precedenti tipologie.
Le denominazioni stradali dei comuni trentini per le quali è stata richiesta l’approvazione provinciale risultano essere, al settembre 2022, 5.276.